SEZIONE ALPAGO
Approvato dall’Assemblea dei Soci l’ 11/09/2009. Approvato dal Comitato Centrale il (28/11/2009)
INDICE
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
- Art. 1 – Denominazione e durata
- Art. 2 – Natura
TITOLO II – SCOPI E FUNZIONI
- Art. 3 – Scopi
- Art. 4 – Locali sede
TITOLO III – SOCI
- Art. 5 – Soci
- Art. 6 – Ammissione
- Art. 7 – Quota associativa
- Art. 8 – Durata
- Art. 9 – Dimissioni
- Art. 10 – Perdita della qualità di socio
- Art. 11 – Sanzioni disciplinari
- Art. 12 – Ricorsi
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- Art. 13 – Organi della Sezione
Capo I – ASSEMBLEA DEI SOCI
- Art. 14 – Assemblea
- Art. 15 – Convocazione
- Art. 16 – Partecipazione
- Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
- Art. 18 – Deliberazioni
Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 19 – Composizione e funzioni
- Art. 20 – Durata e scioglimento
- Art. 21 – Convocazione
- Art. 22 – Modalità di convocazione e delibere
Capo III – PRESIDENTE
- Art. 23 – Compiti del Presidente
Capo IV – TESORIERE E SEGRETARIO
- Art. 24 – Compiti del Tesoriere
- Art. 25 – Compiti del Segretario
Capo V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 26 – Composizione, durata e compiti
Capo VI – DELEGATI
- Art. 27 – Nomina e compiti
TITOLO V – CARICHE SOCIALI
- Art. 28 – Condizioni di eleggibilità
TITOLO VI – COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
- Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole
TITOLO VII – SOTTOSEZIONI
- Art. 30 – Costituzione
- Art. 31 – Organizzazione interna
TITOLO VIII – PATRIMONIO
TITOLO IX – AMMINISTRAZIONE
- Art. 33 – Esercizio sociale
TITOLO X – CONTROVERSIE
- Art. 34 – Tentativo di conciliazione
TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 35 – Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore
- Art. 36 – Norme transitorie
TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
Art. 1 – Denominazione e Durata
L’Associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE ALPAGO”, fondata nel 2009, con sede legale in Chies d’Alpago, via don Ermolao Barattin n° 27, è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, denominato “Club Alpino Italiano – Regione del Veneto”. L’Associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – Natura
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi provvede/può provvedere:
- alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni territorialmente competenti;
- all’incentivazione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla programmazione, organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, in accordo con le apposite Scuole competenti in materia;
- alla formazione di soci dell’Associazione come Istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d), in collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I. competenti per materia;
- alla promozione, anche in collaborazione con Enti, e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche, didattiche e sportive per la diffusione della conoscenza e della salvaguardia di ogni aspetto della montagna;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
- all’organizzazione, anche in collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- all’organizzazione, anche in collaborazione con altre Sezioni, Associazioni e Gruppi Sportivi di idonee iniziative per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sportive, anche a carattere agonistico, svolte in ambiente montano;
- alla diffusione di pubblicazioni (sezionali e non) inerenti la montagna;
- a provvedere alla sede dell’Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio;
- a curare la gestione, la manutenzione e l’aggiornamento del sito sezionale www.caialpago.it.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, senza l’autorizzazione degli organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.
Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. I locali medesimi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 – Soci
Sono istituite le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria. I soci C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale, partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari. Il socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività sociale, può essere iscritto nell’eventuale albo d’onore della Sezione stessa. Gli iscritti della Sezione sono di diritto soci del C.A.I.. I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.
Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda aderire al C.A.I. deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo. Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo
Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto della Sezione, nonché le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Quota associativa
Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
- la quota di ammissione, che comprende il costo della tessera, le copie dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnate all’atto del perfezionamento dell’iscrizione;
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data verrà addebitata al socio una penale per il ritardato pagamento. Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale od usufruire dei servizi sociali con le agevolazioni del socio, né potrà ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato decaduto se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro
il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la decadenza, dandone comunicazione al socio. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la decadenza perde tutti i diritti spettanti ai soci e li riacquista dalla data di registrazione da parte della Segreteria Generale del C.A.I. (il pagamento delle quote arretrate dà diritto solo al mantenimento dell’anzianità).
Art. 8 – Durata
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Ai soci che raggiungono un’anzianità ininterrotta al C.A.I di venticinque, cinquanta, sessanta e settantacinque anni, vengono consegnati speciali distintivi.
Art. 9 – Dimissioni
Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per provvedimento disciplinare o per morte del socio.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi del C.A.I. ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del C.A.I..
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
Capo I – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni.. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L’Assemblea:
- approva lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti ed i Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I. nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- approva le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo e la relazione del Presidente;
- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera, in unica lettura, sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale;
- approva la costituzione di nuove Sottosezioni presentata dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che sia sollevata, mediante mozione sottoscritta, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 15 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. La convocazione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora, avviene mediante avviso che deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni, quando ne facciano richiesta scritta motivata il Comitato Direttivo Centrale (CDC), il Comitato Direttivo Regionale (CDR), il Collegio dei Revisori dei conti della Sezione oppure almeno un decimo dei soci maggiorenni della Sezione. Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 16 – Partecipazione e costituzione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti almeno dall’anno precedente; i soci minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; il socio può ricevere una sola delega. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi mediante votazioni per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. La votazione a scrutinio segreto deve essere deliberata dai due terzi dei soci presenti e aventi diritto
al voto. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito: in caso di elezioni, il Consiglio Direttivo insedia un Comitato Elettorale per la valutazione formale delle candidature. Possono essere proposti candidati tutti i soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a un anno sociale completo. La lista dei candidati ed i bilanci consuntivi e preventivi devono essere disponibili presso la Segreteria della Sezione, almeno tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Il voto per l’elezione alle cariche sociali è libero, non essendo vincolanti le liste ufficiali di candidati. La designazione va espressa su scheda segreta. Il socio non può esprimere preferenze in numero superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, pena l’annullamento della scheda. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.. Sono esclusi dal computo dei voti le astensioni. Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni acquisteranno efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, a norma dello Statuto del C.A.I.. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Composizioni e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione e si compone di sette membri, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti funzioni:
- convoca l’Assemblea dei soci;
- propone all’Assemblea dei soci il programma annuale della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo;
- propone all’Assemblea le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- redige e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
- attua le delibere dell’Assemblea dei soci ed è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione e della gestione della Sezione;
- cura la redazione dei bilanci della Sezione;
- valuta e propone all’Assemblea dei Soci la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi, Scuole e ne coordina l’attività;
- approva i regolamenti, i programmi ed i bilanci delle Scuole e dei Gruppi;
- delibera, sulla base dei programmi annuali delle Scuole e dei Gruppi, i contributi a sostegno delle loro attività;
- ratifica le nomine dei Direttori delle Scuole e dei Responsabili dei Gruppi;
- ratifica le decisioni d’eccezionale urgenza prese dal Presidente ai sensi dell’art. 23;
- nomina gli Ispettori Sezionali dei rifugi, ricoveri e bivacchi;
- nomina un Vice-presidente ad interim, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma;
- propone i nominativi dei soci candidati agli organi Regionali, Interregionali e Nazionali del Sodalizio;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal presidente uscente; in essa si provvede preliminarmente all’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del Vice-presidente. In caso di parità di voti, le cariche sono assegnate al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’Assemblea; se la parità dovesse ancora sussistere, prevale l’anzianità d’iscrizione al C.A.I.. Si procede poi alla nomina di un Tesoriere ed un Segretario che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in tal caso, non hanno diritto di voto.
Art. 20 – Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili per altre due volte e lo possono essere ancora dopo tre anni di interruzione. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, nel periodo di dodici mesi, non siano intervenuti a 6 riunioni anche non consecutive. Al Consigliere cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti, assumendo la stessa anzianità del sostituito. Qualora cessino dalla carica la metà dei componenti originari, il Presidente, entro trenta giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, convoca l’Assemblea dei soci con le modalità del capoverso precedente.
Art. 21 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Direttori delle Scuole, i Responsabili dei Gruppi, delle Commissioni permanenti, i Delegati ed i soci che fanno parte degli Organi Direttivi del C.A.I.. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 – Modalità di convocazione e delibere
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal Presidente, o dal Vice-presidente, o dal Consigliere anziano o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d’urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice-presidente, o in
mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I. e con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede. Le decisioni urgenti possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche se manca il numero legale, a maggioranza di voti, purché con almeno tre voti e devono essere ratificate nella successiva riunione valida. All’insorgere di potenziale conflitto d’interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo o il suo coniuge o il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione e alle deliberazioni relative, e non può assumere in materia incarichi di controllo o d’ispezione. Una riunione straordinaria può essere convocata dal Presidente o richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, nemmeno parziali, degli atti consultati.
Capo III – PRESIDENTE
Art. 23 – Compiti e nomina del presidente
Il Presidente della Sezione ne è il legale rappresentante, può delegare i poteri di rappresentanza con il consenso del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e assolve le seguenti funzioni:
- sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei soci;
- presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo tre anni d’interruzione.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento dell’elezione, deve essere maggiorenne ed avere anzianità d’iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Il Presidente, in caso d’urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; detti provvedimenti decadranno se non ratificati dallo stesso Consiglio nella prima riunione utile. In caso d’impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. In caso d’impedimento anche
del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Vice-presidente ad interim, per la durata dell’impedimento.
Capo IV – TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.
Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
Capo V – REVISORI DEI CONTI
Art. 26 – Composizione, durata e compiti
Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da tre componenti, soci maggiorenni con anzianità d’iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo tre anni di interruzione. Durante il mandato, al Revisore dei Conti non più in carica, subentra il primo dei non eletti. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge, tra i propri componenti effettivi, il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei soci. I compiti dei Revisori dei conti sono:
- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei soci;
- il controllo collegiale o Delegato ad un singolo revisore, degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell’Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o d’impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
Capo VI – DELEGATI
Art. 27 – Nomina e compiti
I Delegati sono nominati dall’Assemblea e, con il Presidente, rappresentano la Sezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.. La carica è compatibile con altre cariche sezionali.
TITOLO V
CARICHE SOCIALI
Art. 28 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti alla Sezione da almeno un anno sociale completo, non abbiano riportato condanne per delitti colposi, siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale, siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.. Le cariche sociali sono gratuite. La gratuità non è derogabile. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il C.A.I. o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.
TITOLO VI
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Commissioni, Gruppi e Scuole, in linea con le direttive sezionali e degli Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) / Organi Tecnici Periferici Operativi (OTPO) di riferimento. Sono formati da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa. Tali Gruppi operano secondo apposito Regolamento interno, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. I bilanci dei Gruppi fanno parte integrante del bilancio della Sezione e devono essere redatti entro i termini fissati dal Consiglio direttivo. Ogni richiesta di contributo a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
SOTTOSEZIONI
Art. 30 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., valutare e proporre all’Assemblea dei Soci la costituzione di una o più Sottosezioni; le Sottosezioni fanno parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I.. I soci delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione. Le Sottosezioni dispongono del grado di autonomia
previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale. Possono avere un proprio Regolamento interno, che non deve essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, del Consiglio Direttivo della
Sezione.
Art. 31 – Organizzazione interna
La Sottosezione è retta da un Reggente, assistito da un Segretario ed eventualmente da un numero di Consiglieri da un minimo di due ad un massimo di sei. Le cariche sono tutte elettive. Il Reggente, o un suo Delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO VIII
PATRIMONIO
Art. 32 – Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- da qualsiasi altro bene che venga donato da enti o privati a favore della Sezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti derivanti dai beni sociali;
- da introiti derivanti dalla promozione di gadget, materiale tecnico e capi d’abbigliamento personalizzati della Sezione;
- dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici;
- da altre donazioni, proventi o lasciti;
- dai redditi del patrimonio e da ogni altra eventuale contribuzione.
I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione stessa e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato Italiano o dalla Comunità Europea. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E’ vietata la distribuzione fra i soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
TITOLO XI
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi, resi pubblici mediante affissione all’albo sezionale per almeno sette giorni antecedenti l’Assemblea dei soci, devono esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio consuntivo devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del C.A.I., sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO X
CONTROVERSIE
Art. 34 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al C.A.I. è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello Regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado; il Collegio nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non possono essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..
Art. 36 – Norme transitorie
Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci e la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I.. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a introdurre le modifiche che siano richieste in sede di ratifica dello Statuto, come pure a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., da portare ad approvazione nella prima seduta utile dell’Assemblea soci. Le delibere devono essere approvate dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
- Il Presidente della Sezione, Fagherazzi Rosario
- Il Presidente dell’Assemblea, Cerpelloni Francesco
- Il Segretario dell’Assemblea, Dal Borgo Francesca
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